Il Tribunale di Verona si è pronunciato con sentenza n. 1578/2020 del 15 ottobre 2020, G.I. Dott. Abbate su una fattispecie particolarmente complessa ed articolata, ma piuttosto comune per coloro che operano nell’ambito delle operazioni di mergers and acquisitions.

La decisione veronese traccia dei confini precisi in merito alla condotta che le parti devono tenere nel corso delle trattative negoziali, affinché, nel caso di mancata finalizzazione degli accordi, ad una di esse non sia attribuita la colpa di aver generato un falso affidamento circa la conclusione di un affare, o circa una specifica modalità di definizione di quest’ultimo.

Il Tribunale di Verona riconosce che:

  1. nella fase di negoziazione è particolarmente rilevante il contenuto delle comunicazioni che accompagnano lo scambio – tra le parti – delle bozze contrattuali. Gli advisors non devono dimenticare di evidenziare o di ricordare, nel corso della trattiva, i punti dell’operazione ancora in discussione, ovvero quelli non condivisi o non ancora assimilati da una delle parti;
  2. il termine di durata dell’obbligazione di esclusiva (prevista normalmente nelle lettere d’intenti) costituisce un riferimento temporale di primaria importanza, non solo perché segna la fine dell’efficacia di una specifica obbligazione, ma anche perché rimuove il legittimo affidamento sulla prosecuzione delle trattative;
  3. le previsioni contenute nelle lettere d’intenti rappresentano delle direttrici programmatiche che possono essere disattese dalle parti, senza comportare necessariamente una violazione dei principi buona fede e correttezza che governano la fase pre-contrattuale;
  4. il mancato accordo su tutti i profili, ancorché non principali, dell’operazione negoziale, non consente di configurare la responsabilità pre-contrattuale della parte uscente dalle trattative.

Così come non è scontato che l’inizio di una negoziazione possa condurre alla definizione di un’intesa vincolante, ovvero all’esecuzione di una determinata operazione, allo stesso modo non è scontato che da tale negoziazione sia possibile uscirne del tutto illesi.

Perché ciò sia possibile è necessario:

(a) che gli advisors prestino particolare attenzione alle modalità comunicative e il massimo scrupolo nella formazione delle bozze contrattuali;

(b) che la lettera d’intenti presenti un contenuto sufficientemente tutelante, ed in particolare, che contempli il possibile insuccesso della negoziazione.

Suggerimenti e definizioni senz’altro utili, al fine di garantire la miglior tutela possibile nell’ambito dei percorsi di mergers and acquisitions.

 

Esperto di diritto societario e arbitrale.