Una recentissima ordinanza del Tribunale specializzato per le imprese di Venezia (23 febbraio 2020, Est. Torresan) ha affermato, in tema di diritto-dovere di informazione ai sensi del secondo comma dell’art. 2476 c.c., sia pur incidentalmente, che “La circostanza che la parte ricorrente abbia svolto la carica di amministratore di fatto, ancorchè fosse provata, non potrebbe costituire limitazione al diritto di accesso del socio, il quale, una volta fuori uscito dall’organo amministrativo, ben potrebbe accedere anche a documenti che avesse visionato in passato, quando rivestiva la carica di amministratore”.
Nel caso di specie, la definizione del ricorrente quale “amministratore di fatto” appariva meramente strumentale e del tutto carente
di elementi di prova.
Ma il principio affermato è comunque rilevante, sia perché conferma l’applicabilità della norma anche agli amministratori di diritto, cessati dalla carica, sia perché esamina una posizione giuridicamente anomala, quale è quella dello spostamento del centro decisionale dall’amministratore di diritto a colui che non è mai stato nominato formalmente.
L’ordinanza che conclude un procedimento d’urgenza, si segnala quindi per l’originalità della questione esaminata.
Come sappiamo, l’accertamento giudiziale della qualità di amministratore di fatto interviene, di norma, a seguito di un procedimento di cognizione, complesso e articolato.
Il Tribunale di Vicenza (con sentenza 4 giugno 2019, est. Biondo – inedita), ha accertato l’attività gestionale di fatto di due soggetti, asseritamente amministratori di una Srl unipersonale, al termine di un procedimento di cognizione ordinaria definito dopo sette anni dalla citazione in giudizio.
Sembra quindi davvero arduo fornire la prova di un ruolo gestionale non formalmente riconosciuto in sede di cognizione sommaria.
Lo scrupolo del giudicante ha voluto verificare comunque anche la condizione giuridica conseguente a questa possibile qualificazione del ricorrente, per confermare il suo diritto all’informazione societaria.
Come sappiamo, il secondo comma dell’art. 2476 c.c. riconosce il diritto di controllo ai soci che non partecipano all’amministrazione della società.
Ma ciò non esclude il diritto di ispezione e di informazione degli amministratori, diritto-dovere implicito nella funzione (Cass. 26 gennaio 2018 n. 2038).
Si può discutere sul fatto che tale diritto si estenda anche agli atti di gestione a cui abbia partecipato l’amministratore che invochi l’esercizio del diritto di ispezione. Ma di certo non si discute dell’applicazione della norma all’amministratore cessato dalla carica (Tribunale Roma, 10 luglio 2017, in www.giurisprudenzadelleimprese.it.
Configurare il ruolo del socio quale amministratore di fatto e non formalmente nominato non cambia il suo diritto di accedere alla documentazione aziendale.

Esperto di diritto societario e arbitrale.